Art. 1
In vigore dal 22 dic 2005
Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nel limite dei contingenti o a tassi di dazi ridotti verso la Romania se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figuri la dicitura seguente:
«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania».
Storico versioni
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