Art. 2

In vigore dal 22 dic 2005
Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Romania delle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005, che rientrano nel campo d’applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, non verrà preso in considerazione all’atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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