Art. 1

In vigore dal 22 dic 2005
In deroga a quanto prescritto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Romania, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 e oggetto della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania.
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