Art. 2
In vigore dal 19 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1037/2001 è modificato come segue:
1)
l’, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato, soltanto fino alla data di applicazione degli dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino (*2).
(*2)
GU L 301 del 18.11.2005, pag. 16.»
"
2)
nell’allegato, punto 1, lettera b), i termini introduttivi «fino al 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai seguenti:
«fino alla data di cui all’, paragrafo 1, secondo comma».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2079:oj#art-2