Art. 1

In vigore dal 19 dic 2005
All’articolo 27 del regolamento (CE) n. 883/2001, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   L’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 26 si applicano fino alla data di applicazione degli dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino (*1). (*1)   GU L 301 del 18.11.2005, pag. 16.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2079:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo