Art. 4

Presentazione della domanda

In vigore dal 14 dic 2005
Presentazione della domanda 1.   Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006, l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per il tesserino di accreditamento olimpico per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per le persone selezionate che devono essere in possesso di un visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen. 2.   La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per il rilascio del tesserino di accreditamento olimpico, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 secondo la procedura da questo stabilita. 3.   È presentata una sola domanda di visto per partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006. 4.   Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti le domande collettive di visti insieme alle copie delle domande per il rilascio agli interessati del tesserino di accreditamento olimpico, sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate: nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2046:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo