Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
«organizzazioni responsabili» per quanto riguarda le misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006, le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, elenchi di membri della famiglia olimpica per il rilascio dei tesserini di accreditamento ai Giochi;
2.
«membro della famiglia olimpica», qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, i quadri superiori, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2006 come partecipante alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi del 2006;
3.
«tesserini di accreditamento olimpico», rilasciati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 a norma dell'ordinanza n. 3463 del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2005, (GURI n. 219 del 20.9.2005), uno dei due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e l'altro per i Giochi paraolimpici, che recano ciascuno la foto del titolare, stabiliscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgeranno le competizioni e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi;
4.
«durata dei Giochi olimpici e paraolimpici», il periodo che va dal 10 gennaio 2006 al 26 marzo 2006 per i Giochi olimpici invernali del 2006, e dal 10 febbraio 2006 al 19 aprile 2006 per i Giochi paraolimpici invernali del 2006;
5.
«Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006», il comitato costituito il 27 dicembre 1999 a norma dell'articolo 12 del Codice civile italiano (RD 16/3/1942 n. 262) per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Torino del 2006, che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
6.
«servizi competenti per il rilascio dei visti», i servizi preposti dall'Italia all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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