Art. 4
In vigore dal 14 dic 2005
1. A partire dal 4 gennaio 2006 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti, elencate nell'allegato II, possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione di importazione.
L'orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:
a)
dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e
b)
certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
i)
di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
ii)
di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.
3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2006.
Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga. In nessun caso tale proroga può scadere oltre il 31 marzo 2007.
Storico versioni
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