Art. 2
In vigore dal 14 dic 2005
I contingenti di cui all' sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.
I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che al momento della loro prima domanda relativa al 2006 possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, sulla base delle licenze d'importazione concesse loro per il 2005, di avere importato per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria.
Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2005 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
Storico versioni
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