Art. 2

In vigore dal 9 dic 2005
Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, entro il 10 del mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel mese precedente.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2014 — Testo vigente | Portale Normativo