Art. 2
In vigore dal 9 dic 2005
Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, entro il 10 del mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel mese precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2014:oj#art-2