Art. 1
In vigore dal 9 dic 2005
1. L’immissione in libera pratica di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.
2. Il rilascio del titolo d’importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3), a garanzia dell’adempimento dell’impegno a importare durante il periodo di validità del titolo stesso. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.
Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.
3. Le richieste di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.
4. I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
5. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2014:oj#art-1