Art. 2
In vigore dal 2 dic 2005
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 862/2005 sulle importazioni del cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare, contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati, e sul suo polimero grezzo (come esce dal reattore), quest’ultimo nelle due forme umida e asciutta, classificabile al codice NC ex 3904 61 00 (codice TARIC 3904 61 00 50) originari della Russia e della RPC sono riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi depositati che superino l’aliquota definitiva dei dazi antidumping sono svincolati. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
Storico versioni
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