Art. 1

In vigore dal 2 dic 2005
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare, contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati (ossia micropolvere fluoropolimerica definita dalla norma ASTM D5675-04) classificabile al codice NC ex 3904 61 00 (codice TARIC 3904 61 00 50) originario della Russia e della Repubblica popolare cinese. La descrizione del prodotto riguarda anche i prodotti sotto forma di polimero grezzo (come esce dal reattore) nella forma umida o asciutta. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti: Paese Aliquota del dazio RPC 55,5  % Russia 36,6  % 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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