Art. 2

In vigore dal 25 nov 2005
Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate: — previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 7 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono loro consociate; — previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 8 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.
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