Art. 1

In vigore dal 25 nov 2005
Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate: — previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono o possono essere considerati loro consociate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (CE) n. 174/1999; — previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in ciascuno dei tre anni precedenti.
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