Art. 5

Norme di origine

In vigore dal 21 nov 2005
Norme di origine Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.
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