Art. 6
Reciprocità con i paesi terzi
In vigore dal 21 nov 2005
Reciprocità con i paesi terzi
1. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è concesso ai paesi contemplati dall’, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.
2. La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo le categorie definite dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.
3. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.
4. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II è concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.
5. I paesi destinatari sono consultati nell’ambito della procedura descritta ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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