Art. 2
In vigore dal 8 nov 2005
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all’, a condizione che l’importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
India
Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd)
2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India
A024
Sudafrica
Haggie
Lower Germiston Road
Jupiter
PO Box 40072
Cleveland
Sudafrica
A023
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura valida corrispondente all’impegno contenente almeno gli elementi elencati nell’allegato; e
b)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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