Art. 2

In vigore dal 8 nov 2005
1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all’, a condizione che l’importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Paese Società Codice addizionale TARIC India Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India A024 Sudafrica Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland Sudafrica A023 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura valida corrispondente all’impegno contenente almeno gli elementi elencati nell’allegato; e b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1858 — Testo vigente | Portale Normativo