Art. 1

In vigore dal 8 nov 2005
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificati ai codici NC ex 7312 10 82 (codice TARIC 7312 10 82 19), ex 7312 10 84 (codice TARIC 7312 10 84 19), ex 7312 10 86 (codice TARIC 7312 10 86 19), ex 7312 10 88 (codice TARIC 7312 10 88 19) ed ex 7312 10 99 (codice TARIC 7312 10 99 19), originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio (%) Codice addizionale TARIC India Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India 23,8 8613 Tutte le altre società 30,8 8900 Repubblica popolare cinese Tutte le società 60,4 — Ucraina Tutte le società 51,8 — Sudafrica Tutte le società 38,6 8900 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Moldova (codici TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11, 7312 10 86 11, 7312 10 88 11, 7312 10 99 11). 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco (codici TARIC 7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12) ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567). 5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’. 6.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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