Art. 2
In vigore dal 28 ott 2005
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica:
a)
ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
b)
agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996;
c)
al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;
d)
al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;
e)
ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7;
f)
all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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