Art. 2

In vigore dal 28 ott 2005
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica: a) ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999; b) agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996; c) al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1; d) al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2; e) ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7; f) all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1794 — Testo vigente | Portale Normativo