Art. 1

In vigore dal 28 ott 2005
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica: a) all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5; b) agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2; c) ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119; d) ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133; e) ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4.
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