Art. 1
In vigore dal 28 ott 2005
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica:
a)
all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5;
b)
agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2;
c)
ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119;
d)
ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133;
e)
ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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