Art. 3

In vigore dal 20 ott 2005
1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati gli Stati membri possono applicare altri metodi obiettivi, come il metodo dei costi di utilizzazione. Non verranno richieste giustificazioni per il ricorso al metodo dei costi di utilizzazione per stimare la produzione di abitazioni occupate dal proprietario, a condizione che vengano rispettate entrambe le condizioni seguenti: a) le abitazioni affittate privatamente devono rappresentare meno del 10 % del parco immobiliare totale; e b) lo scarto tra gli affitti privati e altri affitti pagati deve essere superiore a un fattore di tre. 2.   Entro tre anni dall’adozione del presente regolamento il comitato RNL riesamina il funzionamento del metodo dei costi di utilizzazione.
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