Art. 2
In vigore dal 20 ott 2005
1. Al fine di stimare la produzione dei servizi di abitazione gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione basato sui canoni di affitto effettivi.
Gli Stati membri ricorrono a griglie di analisi o tecniche statistiche per derivare criteri di stratificazione significativi.
2. Gli Stati membri utilizzano i canoni di affitto effettivi corrisposti per il diritto di utilizzare un’abitazione non ammobiliata ai sensi di ogni contratto relativo ad abitazioni di proprietà privata al fine di stimare i canoni di affitto figurativi.
Possono essere utilizzati anche i canoni di affitto per abitazioni ammobiliate, a condizione di ridurli proporzionalmente per escludere i pagamenti dovuti per l’uso dei mobili.
Nei paesi in cui il mercato degli affitti privati è ridotto, a titolo eccezionale si può ricorrere ai canoni di affitto pubblici, debitamente aumentati, per allargare la base dei canoni di affitto figurativi.
Storico versioni
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