Art. 3
Misure di applicazione
In vigore dal 19 ott 2005
Misure di applicazione
1. Il periodo di riferimento comune dell’IPCA è fissato a 2005 = 100.
2. Quando lo si ritiene opportuno, le serie storiche complete degli indici di tutte le voci e dei sottoindici IPCA vengono ricalcolate sulla base di un altro periodo di riferimento comune dell’indice. Ad ogni aggiornamento, le serie storiche complete di tutti gli IPCA e sottoindici IPCA vengono ricalcolate sulla base del periodo di riferimento comune dell’indice. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell’indice entra in vigore con l’indice di gennaio dell’anno civile successivo.
3. La Commissione (Eurostat) può aggiornare il periodo di riferimento dell’indice previa consultazione del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom.
4. Tutti gli ulteriori sottoindici COICOP/IPCA da integrare in IPCA vengono raccordati in dicembre al livello dell’indice cento ed entrano in vigore con l’indice del gennaio successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1708:oj#art-3