Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 ott 2005
Definizioni
Tre sono i tipi di periodi di riferimento o di base comuni, utilizzati per costruire gli IPCA, che possono essere scelti indipendentemente l’uno dall’altro:
a)
Il «periodo di riferimento per la ponderazione» è il periodo definito dall’ del regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (6).
b)
Il «periodo di riferimento dei prezzi» è il periodo in base al quale vengono misurate le variazioni dei prezzi correnti e per il quale i prezzi sono usati come denominatori nei calcoli dell’indice; si riferisce ai prezzi utilizzati per la valutazione in volume nelle ponderazioni IPCA.
c)
Il «periodo di riferimento dell’indice» è il periodo per il quale l’indice viene fatto pari a 100.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1708:oj#art-2