Art. 3

Campionamento delle carni di pollame

In vigore dal 14 ott 2005
Campionamento delle carni di pollame Il campionamento delle carni di polli, faraone, tacchini, anatre e oche, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato II.
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