Art. 2
In vigore dal 14 ott 2005
In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli , si applica il seguente regime transitorio:
1)
L’importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94.
2)
L’importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell’invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
3)
L’importo della tassa da versare per la presentazione di un’altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento.
4)
L’importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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