Art. 1
In vigore dal 14 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1)
La tabella dell’ è modificata nel modo seguente:
a)
Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]
900 »;
b)
è inserito il seguente punto 1 ter:
«1ter.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]
750 »;
c)
i punti da 2 a 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«2.
Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]
150
3.
Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a) e regola 42]
1 300
4.
Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42]
300 »;
d)
i punti da 7 a 10 sono sostituiti dal testo seguente:
«7.
Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera a)]
850
8.
Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera b)]
150
9.
Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera a) e regola 42]
1 700
10.
Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera b) e regola 42]
300 ».
e)
i punti da 12 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:
«12.
Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]
1 500
12bis.
Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]
1 350
13.
Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]
400
14.
Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42]
3 000
15.
Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42]
800 »
2)
All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c).
3)
L’articolo 8 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c);
b)
al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii).
4)
All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
«a)
per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza;
b)
per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.»
5)
All’articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
«a)
per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
b)
per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»
6)
All’articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
«a)
per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
b)
per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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