Art. 1

In vigore dal 14 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue: 1) La tabella dell’ è modificata nel modo seguente: a) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] 900 »; b) è inserito il seguente punto 1 ter: «1ter. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] 750 »; c) i punti da 2 a 4 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)] 150 3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a) e regola 42] 1 300 4. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42] 300 »; d) i punti da 7 a 10 sono sostituiti dal testo seguente: «7. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera a)] 850 8. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera b)] 150 9. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera a) e regola 42] 1 700 10. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera b) e regola 42] 300 ». e) i punti da 12 a 15 sono sostituiti dal testo seguente: «12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] 1 500 12bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] 1 350 13. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)] 400 14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42] 3 000 15. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42] 800 » 2) All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c). 3) L’articolo 8 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c); b) al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii). 4) All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: «a) per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza; b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.» 5) All’articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: «a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.» 6) All’articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: «a) per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; b) per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»
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