Art. 6
In vigore dal 10 ott 2005
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all', paragrafo 1, l’organismo di intervento belga comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Storico versioni
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