Art. 2

In vigore dal 10 ott 2005
1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all' sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001. 2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento belga redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte. Il bando indica in particolare le condizioni della gara. Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
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