Art. 2
In vigore dal 6 ott 2005
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, punti 1, 2 e 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo del regime di premi continua ad applicarsi per il raccolto 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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