Art. 1

In vigore dal 6 ott 2005
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401 .»; 2) gli e l’allegato sono abrogati; 3) all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»; 4) l’articolo 14 è abrogato; 5) l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 14 bis Le modalità di applicazione dell’articolo 13 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»; 6) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. 2.   Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»
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