Art. 3
In vigore dal 6 ott 2005
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6815 91 00 , ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20) sono riscossi in via definitiva conformemente alle disposizioni di cui in appresso. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
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