Art. 2

In vigore dal 6 ott 2005
1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2005/704/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che: — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità, — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. 2.   Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’ ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una specifica transazione e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno. 3.   Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene immediatamente dopo la revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1659 — Testo vigente | Portale Normativo