Art. 2

In vigore dal 3 ott 2005
Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America, sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1631 — Testo vigente | Portale Normativo