Art. 1
In vigore dal 3 ott 2005
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
RPC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited
8,1 %
A604
Puyang Cleanway Chemicals Limited
7,3 %
A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited
14,1 %
A629
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited
40,5 %
A627
Tutte le altre società
42,6 %
A999
USA
Biolab Inc.
7,4 %
A594
Clearon Inc.
8,1 %
A596
Tutte le altre società
25,0 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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