Art. 1

In vigore dal 3 ott 2005
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1  % A604 Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3  % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 14,1  % A629 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5  % A627 Tutte le altre società 42,6  % A999 USA Biolab Inc. 7,4  % A594 Clearon Inc. 8,1  % A596 Tutte le altre società 25,0  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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