Art. 7
In vigore dal 29 set 2005
1. La cauzione di cui all’, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a)
l’offerta non è stata accolta;
b)
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’, paragrafo 2.
2. La cauzione di cui all’, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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