Art. 2

In vigore dal 29 set 2005
La vendita di cui all’ è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1582:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1582 — Testo vigente | Portale Normativo