Art. 2
In vigore dal 23 set 2005
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.
1 bis. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti.
2. Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’ siano effettivamente importati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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