Art. 1
In vigore dal 23 set 2005
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1558:oj#art-1