Art. 1

In vigore dal 23 set 2005
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»
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