Art. 1
In vigore dal 15 set 2005
Il regolamento (CE) n. 1166/2005 è così modificato:
1)
All’, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»;
2)
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1495:oj#art-1