Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 set 2005
Il regolamento (CE) n. 1166/2005 è così modificato: 1) All’, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»; 2) Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»;
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