Art. 13

Misure di attuazione

In vigore dal 7 set 2005
Misure di attuazione Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2005/1552 — Misure di attuazione | Portale Normativo