Art. 12
Relazione sull'attuazione
In vigore dal 7 set 2005
Relazione sull'attuazione
1. Entro il 20 ottobre 2010 e previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare la relazione:
a)
accerta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri e agli utenti delle statistiche prodotte in relazione all'aggravio a carico degli intervistati;
b)
identifica ambiti per potenziali miglioramenti e modifiche ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.
2. A seguito della relazione, la Commissione ha facoltà di proporre le misure per migliorare l'attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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