Art. 1
In vigore dal 2 set 2005
L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1439:oj#art-1