Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 set 2005
L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.
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