Art. 2

In vigore dal 2 set 2005
1.   Per determinare l’importo della restituzione di cui all’, paragrafo 1, si procede a una gara. 2.   La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all’, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera. 3.   La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 settembre 2005. 4.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese indicati nel bando di gara. 5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.
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