Art. 1

In vigore dal 2 set 2005
1.   È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all’esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera. Alla suddetta restituzione si applicano, per quanto di ragione, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e le relative disposizioni di applicazione. 2.   Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell’applicazione della misura di cui al paragrafo 1.
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