Art. 4
In vigore dal 24 ago 2005
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Storico versioni
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