Art. 1

In vigore dal 24 ago 2005
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento belga indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1382 — Testo vigente | Portale Normativo